NUOVA DISCIPLINA SUI ROTOLI DI CARTA TERMICA

NUOVA DISCIPLINA SUI ROTOLI DI CARTA TERMICA

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NUOVA DISCIPLINA SUI ROTOLI DI CARTA TERMICA

Il 30 Gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha apportato degli adeguamenti alle specifiche tecniche dei rotoli da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione. Tali provvedimenti entreranno in vigore a partire dal noventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Tali modifiche si sono rese necessarie poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato, creando difficoltà sia nel reperimento, sia nella produzione di carte termosensibili aventi le necessarie caratteristiche per ottenere l’omologazione.

La nuova normativa permette la conservazione nel tempo dei dati degli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia di prodotti e prescrive l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che permettono l’identificazione.

In modo particolare, il provvedimento prevede che il rotolificio stampi sul retro il proprio marchio con gli estremi (numero e data) dell’omologa, il marchio dell’impresa della ditta produttrice e il codice identificativo della carta stessa. Inoltre, il rotolificio dovrà stampare sul retro dei rotoli il periodo di validità della carta termica e la sua data di validità (dura 5 anni).

Sebbene il provvedimento decorre da fine aprile,è possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino a esaurimento scorte e, comunque, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

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