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VERIFICA PERIODICA

Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.
L’onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente/utilizzatore, il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale.
In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.
L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale. L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale edell’etichetta di verificazione periodica.

La mancata o tempestiva richiesta verificazione periodica del misuratore è punita con la sanzione da 258,00 € a 2065,00 €, sempreché non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante. Infatti, qualora sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino fiscale.
Le sanzioni previste per la mancata esecuzione della verificazione periodica nei termini previsti o l’utilizzo di un registratore di cassa senza bollino verde o con i termini scaduti, sono equiparate a quelle previste per la mancata emissione dello scontrino fiscale.

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