Il rotolo di carta in dotazione al misuratore fiscale deve essere in carta termica omologata dall’Istituto Superiore di Poste e Telecomunicazione e dovrà recare a margine di tutta la lunghezza del rotolo gli estremi della certificazione di conformità, la data di scadenza della carta stessa e il nome del produttore della cartiera con i codici di riconoscimento.
Lo scontrino fiscale deve riportare l’intestazione, ossia denominazione o ragione sociale, ubicazione, partita I.V.A.la data , ora e numero progressivo di emissione, logotipo fiscale, numero di matricola.
Il rotolo del giornale di fondo in cui vengono registrati automaticamente gli importi deve essere conservato da 2 a 5 anni.
La sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale è pari al 100 % dell’imposta corrispondente agli importi non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 €; inoltre è prevista una sanzione accessoria applicabile quando sono state commesse tre distinte violazioni (cioè per tre volte, anche in tempi diversi, non è stato emesso lo scontrino fiscale) con la quale l’autorità competente può disporre la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese. Nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovesse eccedere i 50.000,00 € trova applicazione la misura “aggravata” che prevede la sospensione per un periodo compreso fra un mese e sei mesi.
Nella suddetta legge è espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo. L’ufficio competente a disporre il provvedimento di sospensione (da notificare a pena di decadenza entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione) è la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il compito di darne esecuzione e verificarne l’effettivo adempimento è, invece, affidato all’Agenzia delle Entrate oppure alla Guardia di Finanza.
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