Proroga Invio Telematico dei Corrispettivi: nuovo Decreto Rilancio, in seguito all’emergenza COVID-19
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il nuovo decreto approvato dal governo, ha previsto una proroga sulla moratoria delle sanzioni al 1° Gennaio 2020
Il nuovo Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020, approvato dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha previsto una modifica delle scadenze per quanto riguarda l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente a queste disposizioni abbiamo assistito alla proroga sulla moratoria delle sanzioni relative al mancato adeguamento alla normativa.
Termini di invio dei corrispettivi telematici
Per legge “i corrispettivi telematici devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla loro effettuazione”.
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata, quindi, inserita una proroga all’interno del Decreto Rilancio, per agevolare le attività in difficoltà.
Già all’interno della normativa iniziale era prevista una fase transitoria di 6 mesi dove era possibile emettere scontrini o ricevute fiscali, per poi trasmettere entro la fine del mese successivo il dato relativo l’ammontare mensile dei corrispettivi realizzati.
Già a seguito del Decreto Cura Italia era stato deciso che il termine ultimo per l’invio dei corrispettivi (quindi i 6 mesi di fase transitoria) fosse il 30/06/2020.
Novità del Decreto Rilancio: Nuova Scadenza Invio Corrispettivi Telematici
Il Decreto Rilancio ha disposto che il periodo di transizione di 6 mesi, previsto per le attività (con termine ultimo 30 Giugno 2020), subisca una proroga e abbia, quindi, una nuova scadenza datata 31 Dicembre 2020.
I soggetti che utilizzano questa come data utile per l’adeguamento hanno l’autorizzazione a certificare i corrispettivi con le regole tradizionali e di trasmettere i dati entro il mese successivo a quello di riferimento.
Proroga Moratoria delle Sanzioni
A differenza delle precedenti disposizioni, con il Decreto Rilancio è previsto che, nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi, con decorrenza 1° Luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e fino al 1° Gennaio 2021 per gli altri soggetti, non venga applicata la sanzione dei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° Luglio 2020 di un Registratore Telematico.
Per tali soggetti resta comunque in vigore l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, annotare i corrispettivi nel relativo registro e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati dei corrispettivi giornalieri.
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