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OBBLIGO DI REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

Tutte le operazioni da seguire per evitare sanzioni

Dal primo luglio 2019 i distributori automatici e tutti i grandi rivenditori con un volume d’affari di oltre 400 mila euro, sono obbligati a disporre di un registratore di cassa telematico che consente di memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Dal primo gennaio 2020 l’obbligo di un registratore telematico si estenderà a ogni esercente soggetto ad Iva. Al termine dell’attività quotidiana, si dovrà inviare un file in formato XML generato appunto dal registratore telematico, al sistema delle Agenzie delle Entrate. Ogni registratore deve essere dotato di una specifica etichetta rilasciata proprio dall’Agenzia delle Entrate. L’intera operazione mira a semplificare una pratica che, altrimenti, risulterebbe più lenta e complessa, oltre , ovviamente, a combattere l’evasione fiscale.

Obbligo corrispettivi telematici

Cos’è lo scontrino elettronico?

La nuova disposizione, di fatto, cancella in un colpo solo i tradizionali scontrini di carta ogni volta che un cliente acquisterà un prodotto. Gli scontrini verranno sostituiti dalla trasmissione elettronica dei dati a fini fiscali. L’obbligo dei corrispettivi telematici riguarda, quindi, l’adozione di appositi registratori di cassa telematici che registrino e inviino i dati degli scontrini giornalieri al fisco. Per tale adeguamento lo Stato ha fissato un bonus. Tutti i piccoli esercizi commerciali che avevano ricevuto una deroga, possono predisporre l’invio telematico dei corrispettivi entro 12 giorni dalla data della cessione-prestazione, ovviamente memorizzandoli quotidianamente.

L’obbligo dello scontrino elettronico cancellerà, dunque, il documento cartaceo fiscale o la ricevuta fiscale. Al cliente, però, sarà rilasciato un documento commerciale che, se integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva, avrà una valenza fiscale. Se richiesto dallo stesso cliente, naturalmente, resta l’obbligo della fattura elettronica.

Sanzioni corrispettivi telematici

Quali sono le differenze?

Come già anticipato, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi dal primo luglio 2019 ha riguardato esclusivamente i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro. In questo caso, bisogna concentrarsi sul volume d’affari relativo all’anno 2018. Le operazione avviate nel 2019 sono escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019, di conseguenza fino a gennaio non arriveranno sanzioni in caso di mancata applicazione del dispositivo.

I soggetti che potranno avviare invece la pratica dello scontrino elettronico a partire dal primo gennaio 2020, fino al mese di giugno 2020 non riceveranno sanzioni.

Bonus registratore di cassa

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, per facilitare l’operazione di obbligo del registratore telematico, ha previsto un bonus di acquisto di un registratore di cassa del 50 per cento (credito d’imposta) o, in alternativa, per la riconversione di uno già installato precedentemente, fino a un massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Tale bonus sarà valido per le spese effettuate nel 2019 e nel 2020 e sarà disponibile attraverso modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva seguente al mese in un cui è stata registrata la fattura sull’acquisto o sulla riconversione del registratore fiscale.

Casi di esonero

Chi può evitare l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi?

Il ministero dell’economia e delle finanze ha specificato nei mesi scorsi che esistono alcune categorie che possono ritenersi esonerate dall’obbligo di registrazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo non si applica per casi di operazioni come le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato; le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri; le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972, le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione; le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate. Sono esonerati dall’obbligo anche i trasporti pubblici di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per i quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.

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